Statuto

Art.1) E’ costituita la associazione denominata

SINDACATO DELLE FAMIGLIE ONLUS

La iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato consente alla associazione di essere considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale) didiritto ai sensi e per gli effetti dell’art.10 comma 8 D.Lgs.n.460/97

Art.2) La associazione ha durata illimitata.

Potra’ essere sciolta in qualsiasi momento con delibera della assemblea dei soci presa a maggioranza dei due terzi dei soci.

Art.3) La associazione ha sede in Milano e agisce su tutto il territorio nazionale.

Art.4) La associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere anche nell’ambito di quanto previsto dalla costituzione italiana, l’istituto della famiglia quale soggetto insostituibile per lo sviluppo della societa’, a partire dalla cultura nascente dalla tradizione cristiana del Paese. E pertanto la associazione tutelera’ la famiglia difendendone e promuovendone i diritti a livello culturale, sociale, politico ed economico.

In ordine a cio’, assumerà tutte le iniziative ritenute idonee e in particolare potra’: diffondere la conoscenza dell’istituto familiare; assumere la tutela della famiglia in ogni sede e presso ogni organo politico, facendosi carico dei bisogni nascenti dall’istituto stesso individuandone e difendendone i diritti nella convivenza sociale, rappresentando le famiglie o categorie di esse presso enti pubblici o privati, nonche’ nell’ambito del potere legislativo, al fine di rendere la famiglia un interlocutore essenziale nell’ambito dei procedimenti legislativi, innovativi, che la riguardano.

La associazione potra’ organizzare seminari, convegni, corsi, promuovere ogni struttura di qualsiasi tipo e natura anche economica che aiuti la famiglia a meglio sopportare gli oneri che nella attuale societa’ la condizionano economicamente e socialmente.

La associazione potra’ svolgere ogni ricerca e analisi di qualsiasi tipo connesse direttamente o indirettamente allo scopo sociale; favorire la tutela dell’istituto della famiglia anche a livello internazionale promuovendo a tal fine incontri, convegni e seminari con analoghe associazioni straniere; la associazione inoltre potrà svolgere attivita’ editoriale ed audiovisiva mediante la pubblicazione di libri, di stampa periodica e la realizzazione di iniziative e programmi a tale scopo; potrà creare, sviluppare e gestire centri di documentazione e di informazione culturale; svolgere attività turistica connessa alla conoscenza reciproca delle famiglie o di associazioni familiari; istituire borse di studio, premi e sovvenzioni per lavori e attività attinenti allo scopo sociale.

La associazione potra’ ricevere sovvenzioni e contributi da enti pubblici e/o privati italiani ed esteri; potrà stipulare convenzioni per il finanziamento di attivita’, ricevere donazioni di qualsiasi tipo, aderire ad organismi nazionali e internazionali utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Potra’ inoltre per il conseguimento del predetto scopo acquistare beni mobili e immobili ed edificare fabbricati ed unità immobiliari, affittare locali, aree e negozi, contrarre mutui, chiedere il contributo e il concorso dello Stato, delle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, di Istituti di credito e di ogni altra persona fisica e giuridica, pubblica e privata. La associazione potrà compiere tutte le azioni mobiliari e immobiliari connesse, necessarie e comunque utili al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la partecipazione in altre associazioni o enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio. La associazione potrà sovvenire alle famiglie bisognose, soprattutto a quelle svantaggiate; favorire la educazione sanitaria; tutelare la immagine della famiglia nelle istituzioni pubbliche, Comuni, Provincie, Regioni, e negli enti predisposti come consultori ecc. La associazione potrà aderire a ogni organismo nazionale e internazionale, pubblico o privato, comunque connesso e utile ai propri scopi sociali.

5) La associazione e’ costituita in base a quanto disposto dall’art.14 e seguenti del codice civile e funziona a termini di legge e del presente statuto.

6) Possono essere soci della associazione tutti coloro, enti o persone fisiche, che ne facciano domanda e che si obbligano ad aderire al presente statuto, ad aderire ai regolamenti emessi dalla associazione e a eseguire le direttive degli organi della associazione.

7) La domanda per essere ammessi deve essere presentata al Comitato esecutivo che delibera su di essa a maggioranza dei suoi membri, con deliberazione motivata in caso di diniego.

I nuovi associati, oltre ad obbligarsi a rispettare gli scopi della associazione, dovranno versare una quota annuale fissata di anno in anno dal Comitato esecutivo, salvo esonero deciso dal Comitato stesso per i casi di particolare bisogno e rilevanza.

Il Comitato esecutivo puo’ escludere con deliberazione motivata il socio qualora questi dimostri di contraddire in modo manifesto gli scopi della associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

La associazione puo’ avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non possiedano la qualifica di associato. L’attivita’ di tali persone e’ disciplinata con regolamento del Comitato esecutivo che deve precisarne: l’incompatibilita’ con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la associazione, il diritto all’esclusivo rapporto delle spese previamente autorizzate e effettivamente sostenute per l’attivita’ prestata, l’obbligo da parte della associazione di fornire le coperture assiurative previste dalla legge per la attivita’ di volontariato. 

 8)  Gli organi della associazione sono

il Presidente

il Comitato esecutivo

la assemblea dei soci

i Revisori dei conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

9) La assemblea dei soci approva il rendiconto annuale predisposto dal comitato esecutivo e nomina gli organi sociali.

Potranno essere costituite delle sezioni locali della associazione che eleggeranno dei delegati alla assemblea nazionale del Sindacato.

I delegati saranno in proporzione al numero degli appartenenti al Sindacato delle singole zone. Tale proporzionalita’ e la modalita’ per tale elezione saranno fissate con delibera dal Comitato che e’ delegato dalla assemblea a dettagliare le modalita’ di costituzione e funzionamento delle assemblee delle Sezioni e la nomina dei loro delegati cosi’ come le modalita’ di costituzione e funzionamento della assemblea nazionale.

Anziche’ mediante convocazione della assemblea nazionale dei delegati, il Comitato esecutivo a suo giudizio per particolari delibere (non inerenti la nomina di cariche) potrà attuare una forma di assemblea con consultazione postale inviando ai soci nella convocazione precisi ordini del giorno deliberativi, posti in alternativa secondo la logica delle possibili alternative e le proposte emerse dal Comitato e dai soci. La consultazione e il voto dovranno avvenire a mezzo lettera raccomandata. Lospoglio dovrà avvenire alla presenza dei revisori dei conti e con la nomina di due scrutatori sorteggiati fra i soci.

10) Le assemblee nazionale e locali saranno indette dal Comitato esecutivo almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio e comunque alla scadenza delle cariche sociali. La convocazione delle assemblee dovrà farsi mediante avviso da affiggere presso la sede sociale e mediante lettera raccomandata inviata a tutti gli associati o mediante avviso inviato tramite posta elettronica con conferma di ricezione; potrà anche effettuarsi mediante  inserzione su giornale a diffusione nazionale preventivamente indicato nella precedente assemblea dal comitato esecutivo.

Nell’avviso dovrà essere indicato l’ordine del giorno e l’eventuale seconda convocazione. Dall’invio della lettera raccomandata o dell’avviso mediante posta elettronica con conferma di ricezione o dalla pubblicazione sull’organo di stampa alla data prevista per la convocazione non devono decorrere meno di dieci giorni.

11) Le assemblee deliberano sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice degli associati pervenuti o che hanno espresso il loro deliberato secondo la procedura prevista dall’art.9.

Tuttavia in prima convocazione le assemblee saranno validamente costituite con la presenza di almeno la meta’ degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

12) Il Comitato esecutivo e’ nominato dalla assemblea ed e’ composto da un minimo di sette membri a un massimo di ventuno membri che durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Comitato esecutivo ha la amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione; ne dirige la attivita’, emana se necessario i regolamenti e nomina eventuali commissioni.

13) Il Comitato esecutivo elegge al suo interno il presidente della associazione e se necessari due vice presidenti e il segretario generale con funzioni di coordinatore.

14) Il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei suoi membri.

15) Al presidente o in caso di assenza o impedimento a uno qualsiasi dei Vice presidenti spetta la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Comitato esecutivo puo’ conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente sia ai singoli componenti del comitato esecutivo con propria delibera assunta nelle forme di legge.

16) L’amministrazione della associazione e’ controllata da un collegio di revisori dei conti composto di tre membri nominati dalla assemblea.

Esso dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile.

17) La associazione potra’ darsi la struttura interna che riterrà piu’ opportuna

In particolare gli associati potranno dividersi su proposta del comitato esecutivo in sezioni territoriali le quali avranno gli stessi organi della associazione nazionale.

Il presidente delle sezioni territoriali dovra’ essere nominato con l’assenso del comitato esecutivo nazionale.

18) Il patrimonio della associazione e’ costituito:

– dal contributo annuo degli associati

– dai beni mobili e immobili che diverranno comunque proprieta’ della associazione

– da ogni contributo, sovvenzione e entrata che pervenga alla associazione.

19) Tutti i versamenti degli associati o di terzi sono da considerarsi senza eccezione contributi a fondo perduto in conto patrimonio.

In particolare i versamenti degli associati non potranno mai essere corrispettivi per prestazioni della associazione agli associati stessi.

20) Gli associati possono recedere dalla associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al presidente, il quale ne dara’ comunicazione al Comitato esecutivo e alla assemblea.

21) Lo scioglimento della associazione e’ deliberato dalla assemblea la quale provvedera’ alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge vigenti

22) Per quanto non previsto nel presente statuto e nelle norme di legge espressamente in esso richiamate le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Milano il 15 novembre 2009